Con il c.d. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), il Governo ha prorogato il divieto di licenziamenti individuali per motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda (art. 8, comma 9). Il divieto è esteso fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che fruiscano dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga (art. 8, comma 10, D.L. cit.).

Circa l’ambito di estensione di questa misura, si segnala che la giurisprudenza ha affermato doversi applicare il c.d. blocco dei licenziamenti al recesso per sopravvenuta inidoneità alla mansione (Trib. Ravenna, sentenza 7 gennaio 2021) e al recesso intimato ai Dirigenti (Trib. Roma, ordinanza 26 febbraio 2021).

Il Decreto Sostegni conferma i casi di esclusione dal divieto di licenziamento:
– recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della Società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ.;
– ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
– fallimento della Società, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio o ne sia disposta la cessazione.

Oltre a queste ipotesi, sono esclusi dal blocco anche i licenziamenti (ad nutum) dei lavoratori domestici e i licenziamenti per superamento del periodo di comporto.

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