Con Provvedimento n. 190/2021, pubblicato nella newsletter del 18 giugno 2021, il Garante per la protezione dei dati personali affronta il tema del controllo a distanza dei lavoratori; e sottolinea nuovamente la necessità del rispetto delle norme sulla privacy ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970.
Nella specie, una dipendente del Comune di Bolzano ha proposto reclamo al Garante dopo aver scoperto – nel corso di un procedimento disciplinare – che il datore di lavoro monitorava sistematicamente il traffico in rete e gli accessi a Internet (oggetto della contestazione era la consultazione di Facebook e YouTube durante l’orario di lavoro).
Il Garante – constatata la presenza dell’accordo sindacale ex art. 4 L. n. 300/1970 e nonostante l’archiviazione del procedimento disciplinare per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti – ha rilevato l’inadeguatezza della policy aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici, nonché della informativa ai dipendenti sulla raccolta dei dati e sui controlli, sanzionando il datore di lavoro.
Insomma, il Garante ribadisce il principio che ai fini della legittimità dei controlli a distanza, è necessario anche il rispetto della normativa in tema di privacy.
Qui di seguito potete leggere il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.